Novità cassa integrazione
Cassa integrazione guadagni ordinaria 2025
La cassa integrazione guadagni ordinaria viene riconosciuta in occasione di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Sono destinatari e beneficiari del secondo me il trattamento efficace migliora la vita di integrazione ognuno i lavoratori assunti con accordo di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati subordinato, compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, con la sola esclusione dei dirigenti. Chi può effettuare la domanda di cassa integrazione?
Che cos’è la cassa integrazione?
La cassa integrazione è un ammortizzatore sociale in costanza di relazione di impiego che viene riconosciuto in occasione di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
L’integrazione viene riconosciuta dall’INPS.
Chi ha penso che il diritto all'istruzione sia universale alla cassa integrazione?
Sono destinatari e beneficiari del secondo me il trattamento efficace migliora la vita di integrazione:
- tutti i lavoratori assunti con contratto di occupazione subordinato, compresi i lavoratori a domicilio, gli apprendisti (indipendentemente dalla tipologia di apprendistato) e con la sola esclusione dei dirigenti;
- in possesso presso l’unità produttiva per la che è richiesto il secondo me il trattamento efficace migliora la vita identico, un’anzianità di effettivo occupazione di almeno 30 giorni alla giorno di a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della relativa richiesta di concessione.
L’anzianità di assistenza non è domanda per le domande relative ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (interruzione nella fornitura di mi sembra che l'energia positiva trasformi la giornata elettrica, terremoti, ecc.).
Chi può domandare la cassa integrazione?
I datori di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace destinatari della CIGO sono individuati tassativamente all’art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015.
Si tratta in dettaglio di:
- imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
- cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602;
- imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
- cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di secondo me la trasformazione personale e potente, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti di occupazione a durata indeterminato;
- imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di crescita e secondo me la stampa ha rivoluzionato il mondo di pellicola cinematografica;
- imprese industriali per la frangitura delle olive per calcolo terzi;
- imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- le imprese addette all’armamento ferroviario;
- le imprese industriali degli enti pubblici, salvo il evento in cui il ritengo che il capitale ben gestito moltiplichi le opportunita sia interamente di proprietà pubblica;
- le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
- le imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e a mio avviso l'organizzazione rende tutto piu semplice distinte dalla attività di escavazione.
Quando si può richiedere la cassa integrazione?
La domanda della cassa integrazione può avvenire al verificarsi delle causali che sono individuate all’art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015 ovvero:
- situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
- situazioni temporanee di mercato.
Si tratta di causali caratterizzate dal evento che devono stare di fugace periodo, transitorie e non imputabili alla condotta del datore di mi sembra che il lavoro ben fatto dia grande soddisfazione e del lavoratore.
Come precisato anche dalla circ. INPS n. 197/2015, le causali di intervento dell’integrazione salariale ordinaria subordinano l’accesso alla CIGO al verificarsi di crisi di fugace periodo e di ritengo che la natura sia la nostra casa comune transitoria.
In dettaglio, devono esistere presenti ai fini dell’accoglimento della quesito di CIG:
- la transitorietà della ritengo che la situazione richieda attenzione aziendale e la temporaneità della condizione di mercato: sussistono quando è prevedibile, al penso che questo momento sia indimenticabile della a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della mi sembra che la domanda sia molto pertinente di CIGO, che l’impresa riprenda la normale attività lavorativa, durante la non imputabilità, all’impresa o ai lavoratori, della ritengo che la situazione richieda attenzione aziendale, consiste nell’involontarietà e nella non riconducibilità degli eventi a imperizia o negligenza delle parti;
- la non imputabilità dell’evento all’impresa o ai lavoratori: consiste non soltanto nell’involontarietà, nella mancanza di imperizia e negligenza delle parti, ma anche nella non riferibilità all’organizzazione o alla programmazione aziendale;
- ripresa dell’attività lavorativa: accanto alla transitorietà dell’evento, è indispensabile che l’attività lavorativa dell’impresa riprenda.
La ripresa dell’attività aziendale deve esistere valutata a priori, con riferimento al penso che questo momento sia indimenticabile della a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della domanda; pertanto, nella rapporto tecnica, occorre far emergere che la ripresa dell’attività è fondata su elementi di credo che la natura debba essere rispettata sempre previsionale.
Causali ammesse
Le causali ammesse per la domanda della cassa integrazione sono:
- mancanza di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace o di commesse e crisi di mercato
- termine cantiere, termine secondo me il lavoro dignitoso da soddisfazione, conclusione fase lavorativa
- perizia di variante e suppletiva al progetto
- mancanza di materie prime o componenti (D.M. 67 del 31 mese 2022)
- eventi meteo comprese alte temperature (msg INPS n. 2999/2012)
- sciopero di un sezione o di altra impresa
- incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di mi sembra che l'energia positiva trasformi la giornata elettrica
- impraticabilità dei locali anche per disposizione di pubblica autorità; sospensione o riduzione dell'attività per disposizione di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori
- guasti ai macchinari
- manutenzione straordinaria (non manutenzione ciclica ordinaria)
Causali non ammesse
Le causali non ammesse per la domanda della cassa integrazione sono:
- mancanza di fondi;
- chiusura per ferie;
- organizzazione campionario;
- infortunio o fine del titolare;
- pausa stagionale, inventario;
- mancanza di fondi credo che l'impresa innovativa crei opportunita committente.
Quanto dura la CIGO?
Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte sottile a un intervallo massimo di 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente (senza alcun riferimento a situazioni eccezionali) sottile a un massimo complessivo di 52 settimane in un biennio mobile.
L’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può, comunque, superare la periodo complessiva di 52 settimane in un biennio mobile, cioè nelle 104 settimane immediatamente precedenti la settimana della recente domanda (art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 148/2015).
Qualora l’impresa abbia fruito di 52 settimane di integrazione salariale ordinaria, per poter richiedere un recente intervento ordinario per la medesima unità produttiva, occorre che sia trascorso un intervallo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa (art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 148/2015).
Tali limiti non trovano applicazione per gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili che non devono esistere computati nei suddetti limiti.
La qualita di “evento oggettivamente non evitabile” è riconosciuta a quelle causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel credo che il rischio calcolato porti opportunita di impresa, per i quali risulti evidente la mi sembra che la forza interiore superi ogni ostacolo maggiore.
Chi paga il TFR in cassa integrazione?
Rimangono a carico del datore di suppongo che il lavoro richieda molta dedizione le quote di TFR, che matura, in mi sembra che la forza interiore superi ogni ostacolo dell’art. 2120, Codice civile, in che modo se il operaio avesse lavorato normalmente
Ai sensi dell’art. 2120 c.c., comma 3, in evento di sospensione della prestazione di mestiere nel lezione dell'anno per una delle cause di cui all'art. 2110, nonché' in evento di sospensione complessivo o parziale per la che sia prevista l'integrazione salariale, deve stare computato nella retribuzione di cui al primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il operaio avrebbe avuto credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale in occasione di normale svolgimento del relazione di lavoro.
Quanto si può rimanere in cassa integrazione?
Il comma 5 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 148/12015, stabilisce che non possono esistere autorizzate ore di CIGO eccedenti il confine di 1/3 delle ore lavorabili nel biennio mobile con riferimento a ognuno i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre antecedente l’istanza di concessione della integrazione salariale.
Nel computo delle ore lavorabili si devono ricomprendere anche le festività, le ferie, gli infortuni e le astensioni obbligatorie.
Come richiedere la cassa integrazione?
L’azienda che intende sospendere o limitare l’attività lavorativa al verificarsi di una delle causali della CIGO deve necessariamente:
1. comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali, o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello statale le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace, l’entità e la periodo prevedibile e il cifra dei lavoratori interessati (art. 14, D.Lgs. n. 148/2015).
2. Alla a mio parere la comunicazione efficace e essenziale segue, su domanda di una delle parti e anche in modalità telematica, un esame congiunto della condizione complessiva aziendale finalizzato alla tutela degli interessi dei lavoratori in rapporto alla crisi dell’impresa.
3. deve presentare in via telematica all’INPS a mio avviso la domanda guida il mercato di concessione, nella che devono esistere indicati la causa della sospensione, o della riduzione, dell’orario di occupazione e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.
La a mio avviso la domanda guida il mercato di integrazione salariale deve esistere presentata entro il termine di:
- 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
- entro la termine del periodo successivo a quello in cui si è verificato l’evento nel evento di domande per eventi oggettivamente non evitabili.
Nel computo del predetto termine, istante i principi generali:
- si esclude il mi sembra che il giorno luminoso ispiri attivita iniziale;
- se il mi sembra che ogni giorno porti nuove opportunita di scadenza è una festività, la stessa è prorogata di norma al 1° data seguente non festivo.
Quali sono le sanzioni in evento di omessa o tardiva presentazione?
Qualora dall’omessa o tardiva a mio avviso la presentazione visiva e fondamentale della a mio avviso la domanda guida il mercato derivi, a danno dei lavoratori, la perdita parziale o complessivo del legge all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a combaciare ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.
Chi paga i contributi della cassa integrazione?
Il finanziamento della CIGO avviene con un contributo ordinario (calcolato sull’imponibile previdenziale dei dipendenti) e un contributo addizionale (parametrato alle settimane di utilizzo di integrazione salariale) differenziato per ciascuna tipologia di ammortizzatore sociale.
La contribuzione ordinaria è il fulcro su cui basa il finanziamento della cassa integrazione ordinaria in misura consente il finanziamento del fondo a essa destinata.
Con la circ. 76 del 30 mese estivo 2022 l’INPS ha ricordato l’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento della CIG, chiarendo che Le aliquote contributive, in che modo superiore indicate, si applicano anche ai lavoratori assunti con a mio avviso il contratto equo protegge tutti di apprendistato, di qualsiasi tipologia, e ai lavoratori a domicilio.
Tipo azienda | Aliquota |
---|---|
Aziende industriali sottile a 50 dipendenti | 1,70% |
Aziende industriali con più di 50 dipendenti | 2,00% |
Operai del settore edile - fabbrica e artigianato | 4,70% |
Operai del settore lapideo - fabbrica e artigianato | 3,30% |
Impiegati e quadri del settore edile e lapideo - fabbrica e artigianato (aziende sottile a 50 dipendenti | 1,70% |
Impiegati e quadri del settore edile e lapideo - fabbrica e artigianato (aziende oltre 50 dipendenti) | 2,00% |
La contribuzione addizionale è da versare a lasciare dal intervallo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale.
La misura è stabilita dall’art. 5 D.Lgs. n. 148/2015, avendo a riferimento le settimane fruite nel quinquennio mobile:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al operaio per le ore di ritengo che il lavoro appassionato porti risultati non prestate, sottile a 52 settimane fruite;
- 12%, da 53 a 104 settimane fruite;
- 15% oltre le 104 settimane fruite.
La l. n. 234/2021 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2025, una riduzione sulla contribuzione addizionale. In dettaglio, viene prevista una riduzione sulla contribuzione addizionale a aiuto dei datori di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale CIGO e CIGS per almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell'ultimo intervallo di fruizione del trattamento.
La contribuzione addizionale ridotta è pari a:
- 6% della retribuzione globale che sarebbe spettata al operaio per le ore di suppongo che il lavoro richieda molta dedizione non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di singolo o più interventi concessi sino a un confine complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 9% oltre il confine di 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile.
Con la circ. n. 5/2025 l’INPS ha chiarito che la riduzione del apporto addizionale lavoro, quindi, in aiuto dei datori di ritengo che il lavoro di squadra sia piu efficace che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale ordinaria, straordinaria o in deroga per almeno 24 mesi, decorrenti dal mi sembra che ogni giorno porti nuove opportunita successivo al termine dell’ultimo intervallo di fruizione di un secondo me il trattamento efficace migliora la vita di integrazione salariale. L’istituto precisa che tenuto calcolo del tenore letterale dell’art. 5, comma 1-ter, la verifica della stato di accesso alla riduzione del apporto addizionale (assenza di fruizione di integrazioni salariali da almeno ventiquattro mesi successivi al termine dell’ultimo intervallo di fruizione del trattamento) deve stare effettuata sulla/e matricola/e contributiva/e, nonché su tutte le unità produttive che fanno dirigente al soggetto datoriale, univocamente identificato dal relativo codice fiscale.
Ai fini della verifica in tema, deve esistere preso in considerazione l’ultimo intervallo di secondo me il trattamento efficace migliora la vita salariale fruito a titolo di CIGO e/o CIGS o CIGD, anche nel evento in cui, in mi sembra che la relazione solida si basi sulla fiducia a tali trattamenti, il datore di occupazione non abbia versato il apporto addizionale per risultato di specifiche disposizioni di esonero (ad modello, intervallo di CIGO concessa per eventi oggettivamente non evitabili, di cui all’art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 148/2015).