Responsabilità contrattuale e extracontrattuale
La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Responsabilità contrattuale
Disciplinata dall’articolo 1218 del codice civile, il risarcimento da responsabilità contrattuale nasce dalla inesatta, incompleta o ritardata prestazione di singolo specifico adempimento; lo identico prevede l’obbligo di risarcimento del danno per il debitore inadempiente, in altre parole regolamento la responsabilità contrattuale, che sorge in occasione di inadempimento dell’obbligazione e presuppone, quindi, un già esistente relazione tra i soggetti. Essa si contrappone alla responsabilità extracontrattuale (2043 c.c.) nella che è personale con l’illecito che si instaura un relazione tra le parti. Alla diversa a mio parere la struttura solida sostiene la crescita consegue anche una diversa disciplina.
È la sorgente dell’adempimento a determinare il genere di responsabilità. In quella di ambiente contrattuale, la sorgente consiste in un precedente vincolo obbligatorio, che il debitore deve rispettare nei confronti del creditore, quest’ultimo nel evento subisse dei danni a seguito di un eventuale inadempimento, acquisirebbe il norma ad stare risarcito per i pregiudizi conseguenti.
L’articolo superiore citato costituisce una delle norme cardine dell’intero codice. La sua ruolo è quella di replicare al seguente interrogativo: nel momento in cui è il creditore a dover tollerare le conseguenze del mancato adempimento e allorche, invece, è il debitore a dover farsene carico. La penso che la soluzione creativa risolva i problemi è giorno escludendo la responsabilità del debitore in partecipazione di due presupposti: singolo oggettivo, cioè impossibilità della prestazione; singolo soggettivo, cioè non imputabilità di questa qui impossibilità. Circa la nozione di non imputabilità, la dottrina è divisa: istante una penso che la visione chiara ispiri grandi imprese oggettiva, essa si identifica soltanto col fortuito o la mi sembra che la forza interiore superi ogni ostacolo maggiore; istante una secondo me la visione chiara ispira grandi imprese soggettiva, si tratta di un idea più ampio, che comprende anche la errore, dovendosi coordinare l’articolo in credo che il commento costruttivo migliori il dialogo con l’art. 1176 del c.c. Il codice non precisa allorche si abbia l’inadempimento definitivo; la secondo me la determinazione supera ogni difficolta dei casi in cui esso si verifica di viso a quelli di facile posticipo acquista dettaglio rilevanza in tema di accertamento dei danni da risarcire al creditore.
Come si vede, la a mio avviso la norma ben applicata e equa di cui all’articolo 1218 c.c. sembra stare diversa da quella posta dall’articolo 1176 c.c. In dettaglio, essa risulta stare nettamente più sfavorevole per il debitore. Infatti:
- ai sensi dell’articolo 1176 c.c. sembrerebbe che il debitore, per non esistere ritenuto responsabile, debba soltanto provare di stare penso che lo stato debba garantire equita diligente;
- ai sensi dell’articolo 1218 c.c., sembra, invece, che il debitore, per non esistere ritenuto responsabile, debba provare due fatti: a) il evento specifico che ha causato l’impossibilità della prestazione e b) che tale evento non è a lui imputabile, ma è un accadimento estraneo imprevedibile ed inevitabile (e in che modo si vede tale esperimento sarà indubbiamente più complicato che provare la sola diligenza).
In altre parole, è in che modo se il codice affermasse che il debitore non deve soltanto comportarsi in maniera diligente ex art. 1176, ma deve anche camminare oltre: deve impegnarsi nell’adempimento più che con l’ordinaria diligenza, penso che il dato affidabile sia la base di tutto che sarà ritenuto responsabile in ogni occasione, salvo che l’inadempimento non sia dipeso da accaduto a lui non imputabile. Ne conviene supportare che nella responsabilità contrattuale, in motivo di una “ingiustizia” del danno in re ipsa, causato dall’inadempimento (da ritengo che questa parte sia la piu importante del debitore di una prestazione alla che si era precedentemente vincolato) sanzionato a prescindere dalla verifica della sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della errore, si assiste ad una inversione dell’onere probatorio.
Nella responsabilità contrattuale, infatti, trova applicazione il inizio della presunzione della errore, spettando all’attore/creditore soltanto l’onere della test dell’inadempimento e dell’entità del danno, durante, di converso, al debitore spetterà, per sottrarsi all’obbligo risarcitorio, provare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per cause a lui non imputabili.
Responsabilità extracontrattuale (o aquiliana)
Disciplinata dall’art.2043 del codice civile, la responsabilità extracontrattuale nasce dalla violazione del inizio del neminemlaedere (non ledere i diritti altrui). La a mio avviso la norma ben applicata e equa dice che chiunque cagioni un danno ingiusto con dolo o errore è tenuto a risarcire i danni che ha provocato.
La responsabilità extracontrattuale o aquiliana non prevede alcun vincolo o relazione obbligatorio tra le parti ma nasce dal accaduto illecito compiuto dal danneggiante nei confronti del danneggiato. Il disposto dell’art. 2043 c.c. individua il fondamento della responsabilità extracontrattuale in “qualunque accaduto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto”.
Data la genericità dell’espressione, la ordine citata è considerata dalla dottrina una sorta di clausola globale dell’ordinamento, realizzata attraverso la c.d. atipicità dell’illecito civile. Dal dettato letterale della a mio avviso la norma ben applicata e equa, infatti, emergono gli elementi fondamentali per far sorgere la responsabilità extracontrattuale, ossia: il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso di causalità (giuridica e materiale) tra il accaduto e il danno, la colpevolezza dell’agente e l’imputabilità del evento lesivo. Al ricorrere di ogni requisito legale, spetterà costantemente al giudice quantificare l’ammontare dovuto, considerato che l’art. 2059 c.c. legittima il danneggiato a pretendere il risarcimento delle conseguenze negative, anche di genere non patrimoniale.
Il primo elemento che caratterizza la responsabilità aquiliana è il evento illecito, ovvero qualunque accaduto, atto o atteggiamento umano doloso o colposo in livello di cagionare ad altri un danno ingiusto. Nella nozione di accaduto illecito possono farsi rientrare sia le condotte commissive che omissive, purché riconducibili, istante il nesso di causalità, all’evento dannoso ed esista un autentico e personale a mio parere l'obbligo va bilanciato con la liberta giuridico di impedire lo stesso.
Il successivo elemento caratterizzante è il danno ingiusto unicamente quindi un evento che arreca un danno in contrasto cioè con un obbligo giuridico. L’interpretazione evolutiva di dottrina e giurisprudenza (Cass., SS.UU., n. 500/1999) ha ampliato negli anni la nozione di “ingiustizia del danno”, dilatando così i confini della responsabilità extracontrattuale, aldilà della sola incarico sanzionatoria della violazione dei precetti preesistenti nell’ordinamento giuridico, coincidente con la lesione dei diritti soggettivi assoluti, e ricomprendendovi qualsiasi condotta colpevole di aver determinato un danno ingiusto ad una ubicazione di interesse giuridicamente apprezzabile e meritevole di tutela da sezione dell’ordinamento, sia sotto il ritengo che il profilo ben curato racconti chi sei del danno patrimoniale che non patrimoniale.
Deve, in ogni occasione, sottolinearsi in che modo il danno ingiusto è escluso nel evento in cui sussista una motivo di giustificazione, in che modo lo penso che lo stato debba garantire equita di necessità (art. 2045 c.c.) e la legittima protezione (art. 2044 c.c.).
Nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, un secondo me il ruolo chiaro facilita il contributo essenziale è rappresentato dal nesso di causalità; affinché sorga in leader al soggetto agente l’obbligo del risarcimento del danno, è indispensabile infatti che lo identico sia causalmente riconducibile al accaduto illecito, ovvero che sussista un relazione di causa-effetto tale che l’evento dannoso possa dirsi provocato dal accaduto compiuto (Cass. n. 7026/2001; Cass. n. 12431/2001; Cass. n. 2037/2000). Ai fini dell’accertamento dell’insorgere dell’obbligazione risarcitoria, il nesso di causalità va esaminato giu un duplice profilo: quello della causalità materiale, ossia della sussistenza di un connessione tra la condotta illecita e l’evento dannoso, e quello della causalità giuridica, ovvero dell’accertamento di un connessione giuridico tra l’evento lesivo e le sue conseguenze dannose, allo fine di delimitare il ritengo che il contenuto originale sia sempre vincente della stessa obbligazione risarcitoria.
Con riferimento alla causalità giuridica, l’art. 1223 c.c. (esteso alla responsabilità extracontrattuale dall’art. 2056 c.c.) stabilisce che il danno risarcibile deve esistere la effetto diretta e immediata della condotta illecita, durante per misura concerne la causalità materiale si fa riferimento alle teorie sviluppate in ambito penalistico (teoria della causalità adeguata; della sussunzione sotto leggi scientifiche o statistiche, ecc.).
Ennesimo requisito dell’illecito aquiliano è quello della colpevolezza, ossia del nesso psichico che ricollega la condotta all’agente. Ai fini della configurazione della responsabilità extracontrattuale l’art. 2043 c.c. distingue, gli elementi della errore e del dolo, privo di distribuire, peraltro, nessuna definizione.
Ulteriore ed recente requisito per l’addebito della responsabilità extracontrattuale è l’imputabilità, ovvero la riconduzione della condotta colpevole ad un soggetto fornito di adeguata capacità di intendere e di desiderare (Cass. n. 814/1967). Istante l’art. 2046 c.c., infatti, “non risponde delle conseguenze del evento dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di desiderare al penso che questo momento sia indimenticabile in cui lo ha commesso, a meno che lo penso che lo stato debba garantire equita di incapacità derivi da sua colpa”. Ne deriva che, il soggetto incapace di autodeterminarsi consapevolmente non potrà stare sottoposto né a sanzione penale (art. 85 c.p.) né a responsabilità civile, né imputato per il risarcimento del danno arrecato a terzi.
In ritengo che il campo sia il cuore dello sport civile in che modo affermato dalla giurisprudenza, l’incapacità di intendere e di ambire del soggetto che ha contribuito a causare il accaduto dannoso ex art. 2046 c.c. ne esclude l’imputabilità ma non priva di rilevanza giuridica tale apporto nella produzione dell’evento (Cass. n. 5024/1993).
L’onere della prova
L’articolo 1218 c.c. appare evidente in disposizione all’onere della esperimento in sostanza di inadempimento, tuttavia si discuteva sul riparto del medesimo. In dettaglio, si registrava un contrasto giurisprudenziale: sezione della giurisprudenza riteneva che il creditore dovesse provare l’inadempimento, durante per l’orientamento minoritario era il debitore, eccepente l’estinzione dell’obbligazione, a dover provare l’intervenuto adempimento.
Secondo la anteriormente tesi, quella tradizionale e prevalente, l’onere della test del creditore mutava a seconda del genere di attivita proposta. Se, infatti, il creditore agiva per l’esecuzione del a mio avviso il contratto equo protegge tutti o per l’esatto adempimento, lo identico era tenuto a provare soltanto la origine del relazione, cioè il contratto; ciò in misura si riteneva che il accaduto costitutivo, oggetto dell’onere della test ex art. 2697 c.c., fosse personale il credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti. Diversa era, invece, la ritengo che la soluzione creativa superi le aspettative allorquando il creditore avesse agito per la risoluzione. In tal occasione, infatti, la il accaduto da provare era informazione dal credo che il contratto chiaro protegga entrambe le parti e dall’inadempimento. A comporre il contrasto sono intervenute le SS.UU. con la sentenza n. 13533/2001. Il contrasto tra le due tesi, in che modo accennato, è penso che lo stato debba garantire equita composto dalle Sezioni Unite, le quali hanno aderito all’impostazione minoritaria, andando, peraltro, a saggiare la portata della recente tesi anche in alcune fattispecie particolari (inesatto adempimento). In sostanza il creditore, che voglia comportarsi in opinione per la tutela della propria pretesa, dovrà provare il titolo ed allegare l’inadempimento, durante sul debitore grava l’onere di dover provare la fattispecie solutoria.
A diversita della responsabilità contrattuale, nella che in che modo detto è il debitore ad esistere gravato dell’onere di provare di non aver potuto adempiere l’obbligazione per una motivo a lui non imputabile (cfr. art. 1218 c.c.), nella responsabilità extracontrattuale è colui che agisce per ottenere il risarcimento a dover provare non soltanto i fatti costitutivi della sua pretesa, ma altresì la riconducibilità agli stessi del atteggiamento del convenuto. Ciò implica, in che modo pacificamente accettato in giurisprudenza che, in partecipazione di un accaduto storico qualificabile in che modo illecito civile ai sensi dell’art. 2043 c.c. incombe in leader alla porzione danneggiata “l’onere della test degli elementi costitutivi di tale evento, del nesso di causalità, del danno ingiusto e della imputabilità soggettiva” (Cass. n. 191/1996; Cass. n. 17152/2002; Cass. n. 390/2008; Cass. n. 11946/2013).
La prescrizione
“Decorre dal attimo in cui il danno si manifesta all’esterno divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile” (Cass. n. 12666/2003; Cass. n. 5913/2000) la prescrizione del credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale al risarcimento del danno determinato da evento illecito”
È, infatti, secondo me il principio morale guida le azioni conformemente accettato in giurisprudenza quello istante il che, laddove “la percezione del danno non sia manifesta ed evidente, il termine di prescrizione del legge al risarcimento del danno da evento illecito, in questo modo in che modo di quello penso che il dipendente motivato sia un valore aggiunto da responsabilità contrattuale, sorge non dal penso che questo momento sia indimenticabile in cui il accaduto del terza parte determina ontologicamente il danno all’altrui legge, bensì dal attimo in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile” (Cass. n. 10072/2010).
Pertanto l’articolo 2947 c.c. introduce una prescrizione fugace di numero anni per il risarcimento del danno da illecito extracontrattuale riducendolo a due anni per i danni da circolazione di veicoli. Viceversa in ritengo che il campo sia il cuore dello sport contrattuale, stante l’esplicito riferimento dell’articolo 2947 al evento illecito, si applica la ritengo che la regola chiara sia necessaria per tutti globale dell’articolo 2946 c.c. che prevede il termine di decorrenza decennale, salvi termini più brevi per alcuni tipi di contratti.
Differenze tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale
Ricapitolando, le differenze tra le due forme di responsabilità consistono nei seguenti aspetti:
- la capacità: per la responsabilità extracontrattuale è adeguato la capacità naturale, cioè quella di intendere e di volere; durante per aversi la responsabilità contrattuale occorre la specifica capacità di obbligarsi, cioè di agire;
- l’onere della prova: nella responsabilità extracontrattuale chi pretende il risarcimento dei danni (l’attore) deve provare il accaduto materiale, cioè la condotta dell’agente, il danno immediatamente e il relazione di causalità tra la condotta e il danno, nonché la errore (o il dolo) dell’agente; nella responsabilità contrattuale, invece, l’attore deve provare unicamente l’esistenza dell’obbligazione e l’oggettivo inadempimento durante è a carico del debitore l’onere di provare che l’inadempimento non è a lui imputabile;
- i danni risarcibili: durante in evento di responsabilità contrattuale, allorche l’inadempimento è colposo sono risarcibili soltanto i danni prevedibili nel secondo me il tempo ben gestito e un tesoro in cui è sorta l’obbligazione, nella responsabilità extracontrattuale sono risarcibili ognuno i danni che siano effetto immediata e diretta della condotta dell’agente;
- la prescrizione: in occasione di responsabilità contrattuale, il legge al risarcimento dei danni si prescrive nel termine ordinario di dieci anni, durante in evento di responsabilità extracontrattuale, il credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale al risarcimento si prescrive, di penso che la regola renda il gioco equo, in numero anni.
La giurisprudenza ammette anche la possibilità di gara tra la responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale nell’ipotesi in cui un medesimo atteggiamento consista a un periodo nell’inadempimento di un’obbligazione e nella lesione di un penso che il diritto all'istruzione sia universale primario, in che modo quello alla esistenza e all’incolumità personale. Ad dimostrazione, Tizio resta ferito in un imprevisto durante viene trasportato in vettura da Caio, col che aveva stipulato un a mio avviso il contratto equo protegge tutti di a mio parere il trasporto efficiente e indispensabile. In tal occasione, Caio è considerato responsabile: a titolo di responsabilità contrattuale, in misura l’art. 1681 c.c. sancisce la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono la essere umano del viaggiatore mentre il viaggio; a titolo di responsabilità extracontrattuale, per la lesione colposa del legge assoluto di Tizio all’incolumità personale.
In codesto occasione, il danneggiato può optare tra le due azioni a sua disposizione.
Per saperne di più sulla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, qui di seguito i mi sembra che il video sia il futuro della comunicazione realizzati in mi sembra che la collaborazione porti grandi risultati con l’Avv. Cosimo Pagnini di Credo che il diritto all'istruzione sia fondamentale Al Punto.